TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1
Tutto le aree definite come zone A di interesse ambientale e di risanamento conservativo del piano regolatore sono sottoposte alle presenti norme generali, alle successive nome particolari e alle prescrizioni degli appositi elaborati grafici di piano particolareggiato.
Esse, così come indicato negli elaborati grafici, sono suddivise in due zone, comprendenti:
- A1 centro storico nella parte di più antica origine
- A2 corso Garibaldi e aree adiacenti

Art, . 2
Sono sottoposte alle presenti norme generali, alle successive norme particolari e alle prescrizioni degli appositi elaborati grafici di piano particolareggiato, anche le aree definite come zone B3 di completamento e di ristrutturazione adiacenti alle precedenti zone A.
Esse, così come indicato negli elaborati grafici, sono suddivise in due zone., comprendenti:
- B3/1 zona sud-est (S. Angelo)
- B3/2 zona ovest (via Parini e aree adiacenti):

Art. 3
Ogni zona è suddivisa in:
- comparti edilizi numerati;
- aree destinate alla viabilità;
- spazi inedificati pubblici e privati.
All'interno, dei comparti edilizi sono individuati, a volte, dei sub-comparti contrassegnati con lettere dell'alfabeto.

Art. 4
Sono sottoposti a vincolo di restauro conservativo-architettonico í complessi di particolare pregio, sia per la qualità e unitarietà dell'insieme., sia per l'interesse, degli elementi costruttivi e decorativi.
In tal caso é prevista la conservazione integrale della volumetria e degli elementi costruttivi e decorativi esistenti, il loro accurato restauro in caso di necessità, l'eliminazione di eventuali superfetazioni o aggiunte quando queste ultime non rivestano interesse ai finì della storia dell'edificio.
Sono consentite parziali trasformazioni interne di carattere distributivo e di risanamento igienico che non alterino la tipologia dell'edificio, le principali articolazioni degli spazi e gli elementi decorativi.
Sono consentite le opere di ripristino delle coperture e delle finiture esterne tendenti a migliorarne gli aspetti tecnologici e volumetrici.

Art. 5
Sono sottoposti a vincolo di ripristino unitario del comparto o, in via subordinata, e secondo le indicazioni delle norme particolari, di ripristino per aggregazione di edifici quei complessi nei quali sussistono, in misura più o meno rilevante, condizioni tali da far ritenere necessario tale procedimento operativo (elementi di pregio architettonico commisti ad elementi qualitativamente inferiori, il cui valore ambientale derivi essenzialmente: dall'unitarietà dell'insieme o condizioni di disordine volumetrico, risolvibili solo con interventi unitari).
In tal caso è prevista la conservazione accurata degli elementi volumetrici o architettonici principali e l'adeguamento ad essi (volumetrie, altezze, materiali, particolari costruttivi, colori ecc.) degli elementI qualitativamente inferiori, sulla base delle indicazioni contenute nelle norme generali e particolari.
Sono consentite le trasformazioni interne di carattere distributivo e di risanamento igienico e quelle esterne rivolte al raggiungimento dell'obiettivo del risanamento ambientale. Gli aumenti di volumetria debbono essere specificatamente indicati nelle norme particolari.

Art. 6
Sono sottoposti a vincolo di ripristino ambientale per singoli edifici ì complessi che, per motivi diversi (eccessivo.
frazionamento delle unità immobiliari, impossibilità di operare per aggregazione di edifici, discreta omogeneità dell'insieme o notevole difformità delle parti, ecc.) si prestino ad interventi anche isolati, purché nel rispetto delle opportune regole di salvaguardia e valorizzazione ambientale (volumetrie, altezze, particolari costruttivi, materiali, colori, ecc.).
Sono consentite le trasformazioni interne di carattere distributivo e di risanamento igienico e quelle esterne rivolte al raggiungimento dell'obiettivo del risanamento ambientale. Gli eventuali aumenti di volumetria debbono essere specificatamente indicati nelle norme particolari.

Art . 7
Sono sottoposti a vincolo di ripristino ambientale unitario, con possibilità di demolizione e ricostruzione, anche per aggregazione di compartì, i complessi che, per estrema fatiscenza o qualità estremamente scadente delle strutture edilizie, offrono scarse possibilità al ripristino dell'esistente e richiedono preferibilmente interventi ex-novo.
La ristrutturazione degli edifici deve avvenire sulla base di un progetto unitario, nel rispetto delle opportune norme di salvaguardia e valorizzazione ambientale (volumetrie, altezze, particolari costruttivi, materiali, colori, ecc.).
Ove espressamente indicato negli elaborati grafici è da preferirsi la ristrutturazione unitaria per aggregazione di comparti.


Art. 8
Sono sottoposti a vincolo di risanamento ambientale gli edifici isolati nonché alcuni complessi edilizi sorti in epoca generalmente recente come frange estremamente disordinate della maglia urbana preesistente.
Può consentirsi la conservazione, dietro appropriato adeguamento alle presentì norme generali, degli edifici aventi precise funzioni e una consistenza volumetrica non inferiore a 200 mc.
Tutti gli altri edifici di più piccole dimensioni o aventi caratteristiche precarie (baracche, depositi agricoli ecc.)
dovranno essere eliminati.

Art. 9
Le superfici delle strade, dei vicoli, delle piazze e di ogni altro spazio pubblico dovranno essere sistemate e trattate con idonei materiali. In particolare si prescrivono:
- lastre di pietra dura per tutte le superfici già trattate in tal modo, prescrivendone inoltre il miglioramento e il completamento, ove necessario;
- lastre di pietra dura e ciottoli, oppure mattonato e ciottoli per tutte le superfici già trattate in tal modo, prescrivendone inoltre, come nel caso precedente, il miglioramento e completamento;
- lastre di cemento e gramiglia, realizzate in opera e fuori
opera, per tutti gli spazi delle zone "A" adiacenti a spazi lastricati, ove le specifiche situazioni ambientali le facciano ritenere idonee;
- manto bituminoso per le strade di più ampia carreggiata e di più intenso traffIco nonché per le altre strade ove non sia possibile usare í precedenti materiali.

Art. 10
In generale sono vietate le costruzioni accessorie.
Locali accessori possono tuttavia essere ricavati negli spazi sottotetto purché si adottino soluzioni semplici e volumetricamente ordinate. in via indicativa Si suggeriscono le soluzioni contenute negli elaborati grafici alla tavola riguardante i particolari di copertura.

Art. 11
Le finiture esterne degli edifici debbono rispettare con il massimo rigore possibile le caratteristiche ambientali delle aree storiche circostanti. Per quanto riguarda le pareti esse saranno a mattoni, oppure ad intonaco rustico o ad intonaco tinteggiato.
I colori ammessi sono: il bruno spento per ì mattoni (simile al colore dei mattoni delle vecchie costruzioni) il bianco, il grigio chiaro, il terra di Siena chiaro per gli intonaci.
Per quanto riguarda gli infissi essi saranno in legno naturale o verniciato, nei colori rosso-bruno o verde. Nel caso di infissi su pareti di mattoni é ammessa anche la verniciatura in colore bianco.
Gli infissi dei locali accessori o sottotetto potranno essere realizzati anche con profilati di ferro verniciato.
Per l'oscuramento dei locali interni dovranno usassi esclusivamente sportelli di legno. E' vietato l'uso delle avvolgibili.
Le ringhiere dei balconi dovranno essere realizzate con profilati di ferro verniciato avendo presentì, in via indicativa, le soluzioni proposte nell'apposita tavola degli elaborati grafici.
In linea generale è vietato l'uso dell'alluminio anodizzato e di altri metalli di analogo aspetto esteriore.
Nella seduta del 18 ottobre 2007, il Consiglio Comunale di Serracapriola ha discusso l'Art. 11, che è stato così modificato con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 22 Febbraio2008:
"Le finiture esterne degli edifici debbono rispettare con il massimo rigore possibile le caratteristiche ambientali delle aree storiche circostanti.
Per quanto riguarda le pareti esse saranno a mattoni, oppure ad intonaco rustico o ad intonaco tinteggiato.
I colori ammessi sono: il bianco e il terra di Siena tipo mattone. È fatto divieto assoluto di intonacare le esistenti pareti a mattoni o pietre dei palazzi storici (classificati come restauro conservativo architettonico dal Piano Particolareggiato zona “A” storica e fabbricati destinati ad uso pubblico), e precisamente chiese, castello, conventi ed ex conventi. È possibile per tali pareti di palazzi storici procedere alla sola ripulitura o sabbiatura degli stessi.
Per quanto riguarda gli infissi essi saranno in legno naturale o verniciato nei colori rosso bruno, terra di Siena o anticato. Nel caso di infissi su pareti di mattoni è ammessa anche la verniciatura in colore bianco.
Gli infissi dei locali accessori o sottotetto potranno essere realizzati anche con profilati di ferro verniciato antidato.
Per l’oscuramento dei locali interni dovranno usarsi esclusivamente sportelli di legno. È vietato l’uso degli avvolgibili.
Le ringhiere dei balconi dovranno essere realizzate con profilati di ferro verniciato avendo presenti, in via indicativa, le soluzioni proposte nell’apposita tavola degli elaborati grafici.
In linea generale è vietato l’uso dell’alluminio anodizzato e di altri metalli di analogo aspetto esteriore".


Art. 12
Gli interventi di rifacimento integrale o parziale (sovraelevazioni ecc.) debbono essere espressamente indicati nelle norme particolari dei comparti.

Art . 13
Le coperture degli edifici dovranno essere a tetto, con falde semplici e cornicione.
Dovrà essere posta particolare attenzione, alla sistemazione accurata delle coperture sotto il duplice profilo tecnologico e volumetrico.
Dovranno eliminarsi, per quanto possibile, le numerose superfetazioni esistenti al livello delle coperture.

Art. 14
Per l'apposizione di targhe, tabelle e insegne all'esterno degli edifici dovrà sempre richiedersi il parere della
Commissione Edilizia. Tale parere dovrà richiedersi anche per il mantenimento delle targhe, tabelle e insegne esistenti.

Art. 15
Le autorizzazioni per l'apertura, la chiusura o la modifica di vani di porte e di finestre o altri analoghi lavori, anche di limitata entità, dovranno essere sempre date su parere della Commissione Edilizia. Tale parere dovrà tendere all'obiettivo di ripristinare le volumetrie e gli elementi edilizi originali e, in generale, di comporre ordinatamente ì progetti.

Art. 16
Per quanto riguarda le distanze minime tra í fabbricati, la Commissione Edilizia, tenuto conto delle indicazioni e

degli obiettivi espressi nelle norme particolari, può esprimere parere favorevole, per distanze inferiori a quelle previste dalle norme di piano regolatore.

Arch. 17
L'edificazione in aree ancora inedificate é regolamentata dalle norme e dagli elaborati grafici di piano particolareggiato,

Art. 18
Per quanto non espressamente specificato nelle nome negli elaborati grafici di piano particolareggiato valgono sempre e comunque le prescrizioni del piano regolatore

ART.19
SONO CONSENTITE PER TUTTI I COMPARTI ENUMERATI DAL PRESENTE PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE "A" E "B3", GLI IMPREVISTI DALL'ART.31 DELLA LEGGE N. 475/78,.
CON CIO' SIGNIFICANTE CHE GLI INTERVENTI DI CUI ALLA LETT. d) DEL SUDDETTO ART.31 COMPRENDE E SODDISFA LE CONDIZIONI DI VINCOLI PREVISTI DAGLI ARTT. 5-6 e 7`DELLE NORME TECNICHE GENERALI E PARTICOLARI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE "A" E "B3".
NEL MENTRE GLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LETTERA "C," DEL MEDESIMO ART.31 COMPRENDE E SODDISFA I VINCOLI DI CUI ALL'ART.4 DELLE NORME TECNICHE GENERALI E PARTICOLARI.
IN TUTTI I CASI SONO COMUNQUE AMMESSI GLI INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE "a" e "b" DELL'ART.31 DELLA MEDESIMA LEGGE.